Allegato 3B: trasmissione dei dati aziendali relativi al 2017

Anche quest’anno viene richiesto ad ogni Medico Competente la trasmissione dei dati aggregati  e di rischio dei lavoratori delle aziende in cui egli è nominato entro il 31 marzo.

L’ Art. 3 DM 9 luglio 2012 ha infatti stabilito i contenuti e le modalità di trasmissione dei dati aggregati e di rischio dei lavoratori.

 In particolare:

1.) La trasmissione dei dati utilizzabili a fini epidemiologici, di cui al comma che precede, deve essere effettuata dal Medico Competente entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento (quindi 31 marzo).

2.) La trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che precedono deve essere effettuata unicamente in via telematica (tramite Portale INAIL).

 Tale attività è obbligatoria per il Medico Competente e va ad affiancare altre attività altrettanto obbligatorie quali il sopralluogo, la riunione annuale, la consulenza sul documento di valutazione dei rischi, ecc.

Tale attività prevede la raccolta di dati statistici tramite una tabella informatizzata, che dovrà essere poi interamente trascritta manualmente utilizzando il portale che l’INAIL le ha appositamente dedicato.

La raccolta di tali dati ha scopo epidemiologico, anche se non sono escluse altre finalità circa il loro utilizzo, in considerazione del fatto che copia dell’allegato verrà inviato agli uffici ATS locali.

In sintesi :

Attività da espletare: raccolta statistica tramite dati aggregati aziendali dell’anno trascorso.

Per quali aziende questa attività è obbligatoria : per tutte le aziende dove è nominato il Medico Competente sia pubbliche, che private.

Termine ultimo per la trasmissione dei dati : 31 marzo di ogni anno.

La Segreteria di Medicina del Lavoro e i vostri Medici Competenti saranno a disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento al numero 030.24.20.231.

(7 Febbraio 2018)

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