Circolare informativa: RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA INAIL

L’art. 24 del D.M. 12.12.2000 e smi, prevede che l’INAIL possa applicare una riduzione del tasso medio di
tariffa alle aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.

La riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori/anno del periodo, calcolati per singola voce di tariffa, secondo lo schema seguente:

Lavoratori – anno Riduzione
Fino a 10 28%
Da 11 a 50 18%
Da 51 a 200 10%
Oltre 200 5%

Tale riduzione del tasso medio riguarda gli interventi attuati nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda, ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione dell’istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
L’eventuale sconto sulla tariffa viene concesso da INAIL in relazione agli interventi, effettuati nell’anno solare precedente, per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro.

A DIFFERENZA DEGLI SCORSI ANNI, DOVE LA DOCUMENTAZIONE PROBANTE VENIVA INVIATA AD INAIL SOLO SU RICHIESTA DELL’ENTE, A PARTIRE DA QUEST’ANNO LA DOCUMENTAZIONE ANDRÀ INVIATA TELEMATICAMENTE AD INAIL CONTESTUALMENTE ALL’INVIO DEL MODELLO OT24.

A pena di inammissibilità, la documentazione probante deve essere presentata unitamente alla domanda, entro il termine del 29 febbraio 2016.

La domanda di riduzione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi online presente sul sito www.inail.it.

(8 Febbraio 2016)

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