Omessa Sorveglianza Sanitaria: indicazioni operative

Il 12 ottobre 2017 è stata emanata una nuova circolare dal Ministero del Lavoro in tema di Sorveglianza Sanitaria.

Il documento, che alleghiamo nel link sottostante, specifica alcuni comportamenti che vengono considerati omissivi e che possono dunque portare ad un difetto di vigilanza da parte del dirigente o datore di lavoro stesso.

Il nostro intento è di natura informativa perché riteniamo che, spesso, le aziende non vengono messe a conoscenza degli obblighi che le riguardano e si trovino, loro malgrado, talvolta di fronte alle indicazioni operative di attività che avrebbero dovuto svolgere troppo tardi.

Il documento sottolinea che la sorveglianza sanitaria diventa un obbligo quando la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità e specifica i comportamenti omissivi:

  • Nei casi in cui si debba valutare non solo i rischi presenti nell’ambiente di lavoro ma la capacità del lavoratore di svolgerli e non venga valutata;
  • Nei casi in cui la normativa preveda la sorveglianza sanitaria e non venga effettuata;
  • Nei casi in cui, in sede ispettiva, si verifichi che un lavoratore non abbia ancora ricevuto il giudizio di idoneità – nonostante abbia fatto la visita – e sia comunque adibito a quella specifica mansione.

Per ogni chiarimento può rivolgersi al suo Medico Competente o alla nostra segreteria di Medicina del Lavoro al numero 030/2420231.

circolare Ispettorato del lavoro ottobre 2017

(23 Novembre 2017)

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