Variazione nella classificazione di alcune sostanze: formaldeide e stirene

In seguito al nuovo Regolamento UE 605-2014 dell’ Unione europea – CLP sono state modificate le classificazioni ed etichettature armonizzate di alcune sostanze elencate in allegato VI al regolamento CLP. In particolare si rilevano alcune classificazioni modificate in senso peggiorativo, ad esempio:

Ø Formaldeide: da carc. Cat. 3 R40 diventa carc. Cat. 2 R45 (H350) e viene classificata anche come mutageno cat. 3 R68 (H341);
Ø Stirene: viene aggiunta la classificazione come Repr. Cat. 3 R63 (H361d), e STOT RE 1 (H372) per gli organi uditivi.

Per quanto concerne i risvolti in ambito sicurezza, si ricorda che la variazione di classificazione avvenuta per la formaldeide cambia notevolmente il quadro normativo per le aziende che hanno a che fare con tale sostanza. In particolare la sostanza entra nel campo di applicazione del Titolo IX D.Lgs 81/08 Capo II per agenti cancerogeni e mutageni, con obblighi aggiuntivi per il Datore di Lavoro, fra i quali:
Ø Obbligo di sostituzione dell’agente ove tecnicamente possibile, in alternativa obbligo di messa in atto di un sistema a ciclo chiuso, in alternativa obbligo di riduzione al minimo dei lavoratori esposti
Ø Obbligo di aggiornamento della valutazione del rischio subito ed almeno ogni 3 anni (comprensiva dei dati delle indagini svolte e del numero di lavoratori esposti…)
Ø Obbligo di effettuare l’indagine di igiene industriale (art. 237 comma 1 lettera d))
Ø Obbligo di formazione obbligatoria specifica almeno quinquennale
Ø Obbligo di redazione e comunicazione triennale all’ASL del Registro degli Esposti
Ø Obbligo di spogliatoi con armadi a scomparti separati per abiti civili e indumenti di lavoro / DPI
Ø Obbligo di sorveglianza sanitaria specifica
Ø Obbligo di comunicazione agli organi di vigilanza in caso di esposizione non prevedibile o incidente

Si ricorda, inoltre, che in funzione della concentrazione, la miscela con formaldeide può risultare anche Tossica (R23/24/25) con implicazioni anche sull’applicabilità del D.Lgs. 334/99 e s.m.i..

E’ importante sottolineare come la formaldeide non si trovi esclusivamente come prodotto od in miscela (es. applicazioni in anatomia patologica, disinfezione) ma la maggior parte della formaldeide prodotta è destinata alla produzione di polimeri e di altri composti chimici, es. resine termo-indurenti, laminati plastici, schiume isolanti, adesivi, polioli, con l’urea è impiegata come vernice collante di pannelli in legno di truciolato nobilitato o MDF; è contenuta, inoltre, nei pannelli fonoassorbenti dei controsoffitti e nelle pareti divisorie degli uffici open space. E’ utilizzata inoltre nelle tinture tessili.
Per tutte queste applicazioni è quindi possibile, soprattutto per processi ad alta temperatura, il rilascio della sostanza nell’ambiente di lavoro.

La classificazione della Formaldeide come “cancerogeno, 1/B” che doveva entrare in vigore dal 1° aprile 2015, è stata posticipata al 1° gennaio 2016.
Pertanto anche l’aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio viene rinviato a tale data.
In caso di lavoratori esposti (laboratori, sanità, industria, cosmetica) è quindi prorogato al 01.01.2016 l’obbligo di:
Datore di Lavoro: adeguamento del documento di valutazione dei rischi con l’applicazione di quanto previsto dal titolo IX – Capo II del D.vo 81/08;
in caso di esposizione, sono previsti l’obbligo di tenuta del registro degli esposti a cancerogeni, la sorveglianza sanitaria, la collaborazione alla formazione dei lavoratori ed alla scelta dei D.P.I., la visita alla cessazione del rapporto di lavoro, l’invio della cartella sanitaria e di rischio all’ex ISPESL (INAIL) in caso di cessazione, la richiesta della cartella all’ex ISPESL (qualora il lavoratore non ne abbia copia) in caso di inizio rapporto, ecc.

(24 Febbraio 2016)

» Per saperne di più