Valutazione del rischio chimico: modifiche apportate al D. Lgs 81/08

Il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 comporta importanti modifiche per il Decreto legislativo 9 aprile 08, n. 81 relativamente alla gestione degli agenti chimici.
In particolare, con il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39, che è entrato in vigore il 29 marzo 2016, diventa obbligatorio per tutte le aziende eseguire la valutazione del rischio chimico tenendo in considerazione la nuova classificazione degli agenti chimici apportata dai regolamenti CE n.1907/2006 e n.1272/2008.
Infatti l’articolo 223, comma 1 del Decreto legislativo 9 aprile 08, n. 81 ora impone dopo le modifiche quanto segue:
“Nella valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:
a) le loro proprietà pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;
c) il livello, il modo e la durata dell’esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, tenuto conto della quantità delle sostanze e delle miscele che li contengono o li possono generare; [4]
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco é riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese”.

Inoltre il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 modifica anche il Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sulla tutela delle lavoratrici in gravidanza e in allattamento, sempre in relazione alle novità introdotte dai regolamenti CE citati.

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